Art. 1 Denominazione, sede e durata
È costituita in data 14/12/2017 presso Talent Garden Cosenza, nel rispetto del codice civile e del codice del terzo settore l’associazione di promozione sociale denominata OTAKUBE.
L’Associazione avrà sede in via S. Andrea 1/A nel Comune di San Pietro in Guarano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 Oggetto sociale
L’Associazione svolge senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale.
Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività: culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- riqualificazione di beni ” pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
L’associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
Art. 3 Scopi
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale si propone di raggiungere seguenti scopi:
- Riqualifica e restituzione di beni pubblici alla comunità soprattutto in riferimento ai centri di aggregazione ed inclusione sociale per le classi meno abbienti
- mettere a disposizione spazi comuni per lo sviluppo di idee progettuali da sviluppare in autonomia o con l’ausilio di altri associati, esperti e non, del settore della comunicazione e del design, con particolare attenzione ai cosplayer e al mondo nerd;
- Favorire lo sviluppo di nuove figure professionali riguardanti il mondo del design, dell’artigianato creativo e nello specifico del cosplay crafting;
- Promuovere un approccio sano, sostenibile e costruttivo, alle risorse tecnologiche tramite percorsi formativi come lo sviluppo e la programmazione di videogiochi, il disegno fumettistico, l’animazione digitale, la grafica 2D e 3D, etc.
- realizzare progetti di cooperazione tramite canali social e digitali in genere per mettere in contatto domanda e offerta del mondo del lavoro;
- realizzare eventi pubblici e privati atti a favorire la crescita di community specifiche, l’aggregazione generazionale e intergenerazionale e interculturale, dove chiunque (bambini, ragazzi, adulti, senza distinzioni di alcun genere) possa comunicare, anche in forma digitale;
- realizzare una biblioteca (cartacea e/o multimediale) dove tutti possano attingere informazioni di natura analogica e/o digitale sulla grafica, la stampa, la comunicazione e il design, il mondo del Cosplay, Nerd e Games;
- promuovere attività culturali volte a favorire l’empowerment delle persone e il loro inserimento sociale e lavorativo;
- ideare, promuovere, stampare, divulgare e distribuire libri, riviste, giornali, film e pubblicazioni librarie e audiovisive connesse con l’oggetto sociale;
- favorire la nascita di una community internazionale legata al mondo cosplay, nerd e games e facilitare la crescita e la partecipazione tramite piattaforme digitali e mezzi di comunicazione innovativi;
- favorire la cultura dello sharing e del circle economy.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico о attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 4 Soci
Possono essere soci dell’associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi. L’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, avverrà a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
L’ammissione di un nuovo associato e’ fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. L’organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, о un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
I soci si dividono in:
- ordinari (coloro che versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
- volontari (coloro che versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- sostenitori (coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- benemeriti (coloro che sono nominati tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione);
Art. 5 Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo volontario.
Art. 6 Recesso ed esclusione dei soci
La qualità di associato non è trasmissibile e l’associato può sempre recedere dall’associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 7 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (non obbligatorio)
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.
Art. 8 Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto raccomandata a/r o consegnata a mano, oppure tramite posta elettronica da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno due terzi dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza о in via elettronica, avendo cura di verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Sono compiti inderogabili dell’assemblea:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali
e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione о la scissione dell’associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non dovesse essere indicato nell’avviso, l’assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9 Consiglio Direttivo
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 5 ad un massimo di 9 membri e resta in carica per tre esercizi.
La maggioranza degli amministratori e’ scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi e’ stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere cosi eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente о la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo :
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di
versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
Art. 10 Presidente
Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Art. 11 Organo di controllo
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unita’.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, о fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 12 Segretario e Tesoriere
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art. 13 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale о agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione alla associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
Art. 14 Scritture contabili e bilancio
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione dovrà
tenere:
- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trenta aprile dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico о attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi,l’Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.
Art. 15 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.
Art. 16 disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.